La Fp Cgil Puglia si fa portavoce del grande malcontento delle lavoratrici e lavoratori in servizio presso la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia che lamentano, ad oggi, la mancata corresponsione della maggiorazione oraria del 100% della retribuzione spettante ai lavoratori in un turno festivo infrasettimanale, in applicazione dell’art.30, co 5 lett. d) del CCNL 16.11.2022.
È opportuno sottolineare che la clausola contrattuale succitata è in vigore dal 17 novembre 2022, cioè dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del contratto, per cui le lavoratrici e i lavoratori che, a decorrere da tale data, hanno effettuato la loro attività lavorativa in giornate festive infrasettimanali e hanno diritto alla corresponsione della suddetta maggiorazione oraria, anche per i mesi che vanno da novembre 2022 (dal 17 novembre 2022) a giugno 2023, per cui si chiede l’immediato ricalcolo così come previsto dal contratto nazionale e dal parere Aran “L’art. 30, comma 5, lett. d) del nuovo CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, relativo alla maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) spettante ai lavoratori in un turno festivo infrasettimanale è applicabile dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del CCNL senza alcun effetto retroattivo, in base a quanto previsto dall’art. 2, comma 2 del citato CCNL del 16/11/2022.”
Inoltre, a seguito della sottoscrizione del nuovo CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019 – 2021 stipulato lo scorso 16 novembre 2022, si chiedono chiarimenti in merito alla mancata attribuzione del buono pasto per il personale della Sezione Protezione Civile (a breve riguarderà oltre cento lavoratori delle CUR NUE 112 di questa Regione), che ha svolto l’attività lavorativa nelle ore serali con prosecuzione nelle ore notturne, così come previsto dall’art. 35, co 2, del citato CCNL, sia in regime di turnazione ordinaria che straordinaria, come già avviene per le fasce orarie antimeridiane.
A tal proposito, si coglie l’occasione per ribadire ancora una volta la questione, già rappresentata anche dagli stessi lavoratori interessati, che hanno contattato per le vie brevi gli uffici regionali competenti per gli opportuni chiarimenti, a cui è stato risposto più volte che il disguido è dovuto all’aggiornamento del sistema di rilevazione delle presenze. Chiarimento che la scrivente ritiene assolutamente INACCETTABILE, non solo perché da oltre 15 mesi è entrata in vigore la clausola contrattuale e il problema continua a persistere ma anche perché è un diritto del lavoratore percepire tempestivamente i benefici economici maturati mensilmente che non sono soggetti a procedure che richiedono valutazioni oltre che la chiusura di cicli produttivi da completare entro la fine dell’anno, come avviene con il premio performance o con la retribuzione di risultato.
È opportuno precisare che molti tra lavoratrici e lavoratori interessati fanno parte di famiglie monoreddito, con impegni finanziari da rispettare (rate di mutuo, finanziamenti vari, spese mediche, spese relative all’istruzione e allo svago dei propri figli, ecc.), i quali, a causa dell’alto tasso di inflazione che ha significativamente eroso il loro potere d’acquisto, incontrano seri problemi a far quadrare il bilancio familiare a fine mese. Inoltre parliamo anche di una categoria di lavoratori che ottemperano alla propria attività in condizioni disagiate quali il lavoro notturno ed effettuato su turni (anche festivi), senza considerare lo stress correlato alle situazioni emergenziali: un quadro che comporta certamente un aumento dei rischi per la salute ed un peggioramento della qualità della vita in generale.
Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, chiediamo all’Amministrazione regionale di attivarsi affinché venga effettuato un riconteggio relativo alle indennità non corrisposte e ai buoni pasto spettanti ma non erogati.
Auspichiamo un sollecito accoglimento di quanto richiesto, viceversa promuoveremo ogni azione necessaria (anche legale) per la tutela degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti.
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